Microcredito

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                                                                MICROCREDITO ALLE IMPRESE

Finanziamenti fino a 50mila euro per lavoro autonomo e imprenditorialità

Fondo garanzia PMI (80% garanzia)

La misura autorizza gli intermediari di microcredito a concedere i suddetti finanziamenti anche a società a responsabilità limitata senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, fino a un massimo di 50mila euro.
Ulteriori novità, disciplinate da appositi provvedimenti del MEF, riguardano la durata dei prestiti e l'esclusione delle limitazioni riguardanti i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.

Microcredito (disposizioni)

Nell'ambito della riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 ha previsto una specifica disciplina per i soggetti che si occupano esclusivamente di microcredito, cioè della concessione di finanziamenti di importo limitato a favore di soggetti non "bancabili" al fine di favorirne l'inclusione sociale e finanziaria.

Tali soggetti possono essere persone fisiche, ma anche società di persone, società a responsabilità limitata semplificata e associazioni.

Due le tipologie di microfinanziamenti previsti:

il microcredito per la microimprenditorialità
Destinato al lavoro autonomo ed alla microimpresa, che può essere concesso entro l'importo massimo di 40mila euro,

il microcredito sociale
Finalizzato a soddisfare bisogni primari di carattere economico e sociale, per cui è previsto un ammontare massimo di 10.000 euro.

Novità
Il microcredito nella legge di Bilancio 2022

La prima novità introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (alla lettera a) del comma 914 è l'innalzamento da 40mila a 75mila euro dell’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità, fermo restando che il finanziamento deve essere assistito da garanzie reali.

In secondo luogo, la manovra semplifica la concessione di tale tipologia di finanziamenti, eliminando la condizione secondo la quale i prestiti concessi in regime di microcredito devono essere finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro. Resta fermo l’obbligo di accompagnare i finanziamenti con servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Infine, gli intermediari di microcredito vengono autorizzati a concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100mila euro.

Le disposizioni attuative sono affidate al Ministero dell'Economia e delle finanze che, sentita la Banca d'Italia, dovrà disciplinare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti prevedendo comunque una durata dei prestiti non superiore a quindici anni. Nel disciplinare i limiti oggettivi alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, il MEF dovrà inoltre escludere qualunque tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.


Modulo di richiesta

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